PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BIKE-SHARING NEL COMUNE DI BOLOGNA
Identificativi e categorie
Documenti di gara
Documenti pubblicati dalla stazione appaltante sul portale regionale. Il download punta direttamente al file ufficiale upstream — AppaltIntel non conserva copie locali (vedi privacy).
Chiarimenti pubblicati (106)
Domande poste dagli operatori economici e risposte della stazione appaltante, pubblicate sul portale regionale. Sono parte integrante della documentazione di gara.
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Domanda
Impossibilità pagamento contributo ANAC
RispostaIn merito alla problematica evidenziata in precedenza (registri di sistema PI239233-26PI239246), con comunicazione delle ore 13:05 del 13 maggio l'ANAC ha informato la SRM di aver risolto il problema.
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Domanda
Impossibilità pagamento contributo ANAC
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Domanda
In relazione alla facoltà di proporre modelli di biciclette con caratteristiche particolari, quali le cargo-bike (Art. 6, comma 3 del Capitolato), si richiede di chiarire quanto segue: Al fine di garantire i più elevati standard di sicurezza stradale, stabilità di guida e resistenza strutturale richiesti all'Art. 6, comma 1, si chiede di confermare che per 'cargo-bike' l'Amministrazione intenda esclusivamente veicoli nativamente progettati e omologati dal produttore per il trasporto di carichi o merci (es. long-john, long-tail o tricicli cargo dedicati). Si chiede, pertanto, di confermare che non saranno ritenute idonee, né ammesse alla valutazione tecnica, soluzioni basate sull'applicazione di ceste, pianali o strutture di carico artigianali/amovibili su telai di biciclette standard. Ciò in quanto tali modifiche post-produzione, non previste dal certificato di omologazione originale del mezzo, potrebbero alterare il baricentro del veicolo, compromettere l'efficacia dell'impianto frenante e non garantire la necessaria resistenza alle manomissioni e agli atti vandalici richiesta dalla documentazione di gara.
RispostaIl riferimento rimane quella della Documentazione di gara, in particolare il comma 1 dell’Art. 6 dei Capitolati/Schemi di contratto.
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Domanda
In relazione all'Elemento 2.1.a del Sistema di Valutazione delle Offerte (SVO), che richiede la presentazione del 'cronoprogramma della piena messa in disponibilità della flotta in uso', si chiede di confermare che la valutazione dell'Amministrazione riguardi esclusivamente la coerenza, la solidità logistica e l'attendibilità industriale del piano di attivazione proposto, senza attribuire alcun punteggio premiale alla mera velocità di immissione della flotta totale, fermo restando il rispetto delle soglie di flotta minima e flotta 100% previste all'Art. 6 del Capitolato. Ciò al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura, evitando che criteri legati alla disponibilità immediata dell'intera flotta in fase di avvio possano configurarsi come una barriera all'ingresso per operatori internazionali o nuovi entranti, in contrasto con i principi di concorrenza, proporzionalità e parità di trattamento
RispostaSi conferma quanto previsto alla descrizione dell’Elemento 2.1.a, in particolare all’ultimo periodo.
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Domanda
In merito all`art. 4 del Capitolato Speciale Lotto 1 “Remunerazione e Corrispettivo” ed in particolare al seguente passaggio “la quota di ricavi oltre tale soglia sarà ripartita in parti eguali fra l’Affidatario e il Comune” si chiede di chiarire se non sia piú opportuno, anche al fine di meglio perseguire l'obiettivo dell'equilibrio economico-finanziario piú volte richiamato nel Capitolato stesso, prevedere la ripartizione della quota di profitti, anziché ricavi. Questo anche alla luce di un eventuale aumento dei ricavi attesi negli anni successivi, che potrebbe comportare un conseguente aumento dei costi operativi e di struttura per gestirli; e quindi una eventuale ripartizione dei ricavi extra oltre la soglia di crescita del 15% risulterebbe quindi molto penalizzante per i profitti attesi, mettendo a rischio la sostenibilita' finanziaria dell`operatore.
RispostaSi faccia riferimento a quanto prodotto nel merito in risposta ad altri quesiti, in particolare al quesito Registro di sistema: PI194497-26 del 16/04/2026
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Domanda
In merito all`allegato 01 Parte B - PEF, ed al rigo 1.3 “Compensazione per assolvimento OSP” si chiede di chiarire a quanto ammonti questa compensazione e come questa debba essere riportata/elaborata nel Piano Economico Finanziario redatto dall`operatore concorrente.
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Domanda
In merito all`allegato 01 Parte B - PEF, ed al rigo 1.2 “Contributi per tariffe agevolate” si chiede di chiarire se questa linea debba includere il contributo erogato dall'Amministrazione, pari a circa 330.000 euro/annui, a copertura dei costi sostenuti per le suddette tariffe.
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Domanda
Si chiede di confermare che eventuali documenti o esempi aggiuntivi richiesti dal Sistema di Valutazione delle Offerte non rientrino nel limite di pagine stabilito dall'articolo 15 del Disciplinare di Gara; come, a titolo esemplificativo, l'esempio di reportistica contrattuale di cui all`art. 2.1.d del Sistema di valutazione delle offerte - Lotto 1
RispostaSi faccia riferimento a quanto prodotto nel merito in risposta ad altri quesiti, in particolare al quesito Registro di sistema: PI187058-26 del 13/04/2026
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Domanda
In merito al criterio 2.1.c del Sistema di Valutazione delle Offerte - Lotto 1, si chiede di chiarire che, per quanto riguarda le informazioni richieste che fossero già pubblicate e rese accessibili agli utenti italiani, in lingua italiana, sul sito dell'operatore, sia sufficiente includere nella carta dei servizi per il comune di Bologna richiami, eventualmente tramite URL, alle pagine contenenti tali informazioni, così da evitare doppie pubblicazioni.
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Domanda
Con riferimento al requisito di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 6.3 del Disciplinare e ai chiarimenti PI194513-26 e PI194514-26, si chiede di chiarire le modalità di comprova del fatturato specifico (=€8.000.000) per gli operatori che erogano servizi di bike-sharing con modello direttamente orientato all’utente finale (B2C), per i quali i ricavi derivano da migliaia di transazioni con utenti privati e non da contributi pubblici da amministrazioni committenti. In particolare, in assenza dell’organo preposto al controllo contabile (“ove presente” ai sensi del Disciplinare e non obbligatorio per le SRL ai sensi dell’art. 2477 c.c. salvo il superamento dei parametri dimensionali ivi previsti), si chiede di confermare se la comprova del fatturato specifico possa essere fornita mediante: a) dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000, attestante l’importo del fatturato specifico maturato nei servizi di sharing mobility, supportata da estratti di bilancio; b) in alternativa o in aggiunta, documentazione relativa alle autorizzazioni operative nelle città di riferimento, a comprova dell’esecuzione dei servizi.
RispostaFerma restando la dichiarazione (ALL-02) che l’operatore è tenuto a produrre per dimostrare il possesso del requisito, si conferma la possibilità di comprovare il fatturato specifico mediante estratti di bilancio e, in aggiunta, mediante documentazione relativa alle autorizzazioni operative nelle città di riferimento, purché da essa si evinca il requisito del fatturato consuntivo specifico richiesto.
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Domanda
Si osserva che il Sistema di Valutazione delle Offerte (SVO) per il Lotto 1 prevede l'attribuzione del punteggio economico (30 punti) esclusivamente sulla base del numero di biciclette a pedalata assistita aggiuntive offerte rispetto alla flotta minima. Si rileva altresì che l’Art. 9 del Capitolato definisce puntualmente le tariffe base massime applicabili all’utenza. Tutto ciò premesso, si chiede di confermare che: Eventuali proposte tariffarie inferiori ai massimali indicati non siano oggetto di valutazione né comportino l'assegnazione di punteggi nell'ambito dell'Offerta Tecnica (70 punti). Ciò in quanto la valutazione di ribassi tariffari all'utenza all'interno dell'offerta tecnica, in assenza di parametri di raffronto e formule di calcolo oggettive fornite dalla Stazione Appaltante, risulterebbe estranea ai criteri di aggiudicazione definiti, rischiando di alterare la parità di trattamento tra i concorrenti
RispostaLe tariffe di cui all’Art. 9 sono tariffe massime, l’Affidatario potrà articolarle nel rispetto di quanto previsto dalla Documentazione di gara. “Eventuali proposte tariffarie inferiori ai massimali indicati” (es. per il “Black Friday”) potranno essere valutate in termini soggettivi/qualitativi fra gli Elementi che comporranno l’offerta.
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Domanda
Con riferimento all’Elemento 2.2.a del Sistema di Valutazione delle Offerte, si chiede di conoscere i criteri che SRM adotterà per la selezione delle persone componenti il focus group incaricato di testare le e-bike dei concorrenti.
RispostaNon sono previsti criteri ulteriori rispetto a quelli descritti dalla Documentazione di gara.
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Domanda
Con riferimento ai chiarimenti già pubblicati in merito all'orizzonte temporale del PEF (rif. PI190210-26), si chiede di confermare se il Piano Economico-Finanziario debba coprire esclusivamente la durata contrattuale base ovvero includere anche: a) l'opzione di estensione della durata prevista all'Art. 3 del Capitolato (24 mesi per il Lotto 1; 12 mesi per i Lotti 2 e 3); b) l'eventuale proroga tecnica per l'individuazione del nuovo contraente; c) gli investimenti connessi all'opzione di incremento della flotta, comprese le biciclette muscolari nel caso del Lotto 1.
RispostaIl PEF è redatto con l’obiettivo di dimostrare in modo chiaro, analitico e verificabile la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria della previsione inerente all’offerta per l’intera durata dell’affidamento. Per il fatto che le estensioni di durata sono soggette a espresso e discrezionale assenso del Comune, esse non dovranno essere parte del PEF, in particolare risultare fondamentali per la sua sostenibilità; si faccia dunque riferimento alla durata di cinque anni per il Lotto 1 e di due anni per i Lotti 2 e 3.
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Domanda
Con riferimento alla garanzia definitiva di cui all'Art. 14 del Capitolato Speciale/Schema di Contratto e al chiarimento PI187063-26, che ne rimanda la disciplina al combinato disposto degli artt. 117 e 106 del D.Lgs. 36/2023, si chiede gentilmente di confermare che la garanzia definitiva possa essere costituita in forma di fideiussione assicurativa, oltre che bancaria.
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Domanda
Con riferimento all'Elemento 2.1.b del Sistema di Valutazione delle Offerte, che richiede la descrizione di almeno cinque azioni di coordinamento con la cantieristica tranviaria, si rileva che i lavori relativi alla linea blu del tram — ricadenti nell'area operativa dei Lotti 2 e 3 — non risultano ancora aggiudicati e non sembra esserci un cronoprogramma pubblicamente disponibile. Al fine di consentire a tutti i concorrenti di formulare azioni di coordinamento concrete e puntuali, si chiede alla Stazione Appaltante di voler mettere a disposizione eventuali documenti di pianificazione disponibili relativi a tutti i lavori tranviari previsti nell'area di operatività dei Lotti 1, 2 e 3, quali scenari di cantierizzazione, tempistiche indicative o riferimenti progettuali.
RispostaSi conferma che il materiale a disposizione di tutti i concorrenti per l’elaborazione dell’offerta è quello pubblicato e segnalato con la Documentazione di gara, eventualmente integrato con i riscontri ai quesiti di chiarimento (PI194506-26 del 16/04/2026 e PI195874-26 del 17/04/2026)
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Domanda
Con riferimento all’Art. 6, paragrafo 6 del Capitolato, si rileva una parziale contraddizione tra l’obiettivo di garantire la piena operatività della flotta e la metodologia indicata per misurarla (mezzi utilizzati 'almeno una volta al giorno'). Il noleggio è una variabile dipendente dalla domanda dell’utenza e da fattori esterni (meteo, stagionalità), mentre l’operatività è un requisito tecnico sotto la responsabilità dell’Operatore. Un mezzo perfettamente funzionante e disponibile in app verrebbe paradossalmente sanzionato come 'non operativo' solo per assenza di noleggi. Al fine di valorizzare la reale disponibilità tecnica del servizio, si chiede di confermare che un mezzo sia considerato attivo qualora risulti tecnicamente idoneo al noleggio e visibile all'utente sulla piattaforma di gestione, indipendentemente dall'effettivo compimento di transazioni nel periodo di riferimento.
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Domanda
Con riferimento all`art. 14 del Disciplinare di Gara, e specificatamente al punto 2) “DGUE strutturato su SATER” si chiede un chiarimento in merito alle modalità di compilazione all'interno della piattaforma, essendo poco chiara la procedura da seguire.
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Domanda
Con riferimento alla “dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell`art. 47 del DPR 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della societá ove presente, attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione” di cui agli artt. 6.2 e 6.3 del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che, qualora il fatturato globale (art. 6.2) e specifico (6.3) coincidano, sia possibile fornire la medesima dichiarazione, congiunta per i 3 lotti, per soddisfare entrambi i requisiti.
RispostaSi conferma, purché dalla dichiarazione risultino adeguatamente comprovati i requisiti di cui agli artt. 6.2 e 6.3 del Disciplinare di Gara.
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Domanda
In merito all`art. 7 (Area di Operativitá del Servizio) del Capitolato Speciale/Schema di Contratto Lotto 1 ed in particolare al seguente passaggio del punto 3) quando viene riportato “...l`opzione delle areole permetterá l'attivazione, anche sperimentale, del servizio in aree ulteriori, presso altri punti rilevanti, anche esterni al territorio del Comune...” il quale sembra pacificamente affermare che l`operatore puó proporre aree di servizio esterne al territorio comunale, in riferimento anche al criterio di valutazione 2.2.d del Sistema di Valutazione delle Offerte - Lotto 1. Tale interpretazione è peró in contrasto con la risposta al Chiarimento PI184733-26, la quale afferma “il servizio è affidato per conto del Comune di Bologna, non c’è motivo e non è previsto esso possa coprire aree esterne al confine comunale”. Si chiede quindi di chiarire quale delle due interpretazioni sia valida, ed in definitiva se sia possibile proporre, in sede di valutazione dell'area operativa (criterio di valutazione 2.2.d) anche aree esterne al territorio comunale di Bologna, previo ovviamente accordo con le relative amministrazioni locali, come coerentemente riportato anche nel sopracitato articolo del Capitolato Speciale/Schema di Contratto Lotto 1.
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Domanda
In riferimento alle aree di operatività indicate negli Allegati Capitolato dei tre lotti, si chiede gentilmente un file formato GIS oltre alle immagini già fornite su file pdf.
RispostaSi faccia riferimento a quanto specificato in riscontro al quesito Registro di sistema PI194853-26 del 17/04/2026.
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Domanda
FAQ – Elemento 2.3.b “Piano di formazione e aggiornamento del personale” (max 4 punti, modalità CN) Si chiede di chiarire le modalità di valutazione del monte ore di formazione del personale. In particolare, si evidenzia che un criterio basato esclusivamente sul monte ore complessivo potrebbe generare effetti distorsivi e premiare modelli organizzativi meno efficienti. A titolo esemplificativo: un operatore con una struttura sovradimensionata centrale di 100 addetti e una struttura territoriale di 100 operatori che eroghi 5 ore di formazione pro-capite totalizza 1.000 ore complessive; un operatore con una struttura efficiente ed ottimizzata centrale di 10 addetti e una struttura territoriale di 10 operatori che eroghi 10 ore pro-capite totalizza 200 ore complessive. In questo scenario, il primo operatore risulterebbe premiato nonostante un livello di formazione individuale inferiore e una minore efficienza organizzativa. Si chiede pertanto di chiarire se: la valutazione terrà conto anche di indicatori qualitativi e pro-capite (es. ore medie per addetto, contenuti formativi, efficacia dei percorsi); oppure se il criterio sarà applicato esclusivamente in termini quantitativi assoluti.
RispostaSi veda risposta al medesimo quesito registro di sistema PI194439-26 del 16/04/2026.
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Domanda
In riferimento all'Art. 1 del Capitolato, che definisce il servizio accessibile 'mediante app', si chiede conferma che il servizio debba essere fruibile tramite un’unica applicazione smartphone lato utente . L’uso di due app distinte. ad esempio per le flotte elettrica e muscolare frammenterebbe l’esperienza utente, ostacolando l’accesso e la gestione di un unico account. Si chiede di confermare che la proposta di più applicativi sia considerata non conforme o penalizzante ai fini del punteggio.
RispostaUn’esperienza come quella descritta, pur parzialmente, renderebbe oggettivamente articolato l’accesso al servizio per l’utente. Si conferma quanto pubblicato in merito al sistema di bike-sharing basato sull'utilizzo di biciclette “smart” e di specifica app.
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Domanda
In riferimento all'opzione di affiancare una flotta di biciclette muscolari (fino a 1.000 mezzi) , si osserva che la documentazione attuale non prevede una prova tecnica (focus-group) per tali veicoli, né criteri di valutazione che ne premino la qualità hardware nell'ambito dell'Elemento 2.1.a. Si desidera evidenziare che la flotta muscolare riveste un ruolo strategico per garantire la massima accessibilità ed inclusività del servizio di bike sharing pubblico: essendo soggetta a tariffe ridotte di almeno il 50% rispetto alle bici a pedalata assistita, essa rappresenta lo strumento importante per abbattere le barriere economiche all'ingresso per le fasce di utenza più deboli. Tuttavia, il successo delle bici muscolari e l'innalzamento degli attuali tassi di utilizzo (UR) — storicamente deficitari per i mezzi muscolari — dipendono direttamente dalla qualità costruttiva e dalla presenza di determinati elementi, quali ergonomia e posizione in sella, trasmissione e marce, dimensioni ruote e pnematici a camera d'aria, che ne aumentano il comfort per l'utente. Si chiede pertanto se la Stazione Appaltante: 1. Preveda di estendere la sessione di focus-group (Elemento 2.2.a) anche alle biciclette muscolari, al fine di verificare che il mezzo offerto garantisca standard di qualità tali da incentivarne l'uso reale, garantendo che il mezzo muscolare offerto non sia esclusivamente finalizzato ad ottenere il punteggio premiale indipendetemente dalla qualità del veicolo offerto. 2. Confermi che, nell'attribuzione del punteggio per l'Elemento 2.1.a, la Commissione valuterà la qualità tecnica della flotta muscolare proposta come fattore determinante per l'efficacia del servizio, premiando soluzioni costruttive di alto livello che evitino proposte al ribasso qualitativo
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Domanda
Con riferimento all'Art. 7, comma 3, del Capitolato, che prevede la possibilità di attivare areole «presso altri punti rilevanti, anche esterni al territorio del Comune», si chiede di confermare che il concorrente possa includere sin d'ora nell'Offerta tecnica la proposta di tali areole, purché la loro effettiva attivazione sia espressamente subordinata al raggiungimento degli accordi con il Comune, la SRM e i soggetti terzi competenti in fase di esecuzione del contratto, e che tale modalità non configuri un'offerta condizionata ai sensi del Disciplinare. Resta ferma la Risposta PI186838-26, che, in relazione alla diversa richiesta sul perimetro dell'area operativa, ha già chiarito come detto perimetro complessivo non possa comunque estendersi fuori dal confine del Comune di Bologna.
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Domanda
In riferimento allo svolgimento del focus-group per la prova dei veicoli (Elemento 2.2.a dello SVO), si osserva che la procedura richiede la disponibilità di almeno cinque mezzi e la partecipazione di personale incaricato.Al fine di consentire una corretta pianificazione, si chiede se la Stazione Appaltante possa fornire una finestra temporale indicativa (es. settimana) per lo svolgimento di tale sessione e/o sia possibile garantire un preavviso congruo (es. almeno 15 giorni lavorativi) al fine di permettere la partecipazione anche da parte di operatori con sedi operative attualmente distanti dal Comune di Bologna.
RispostaSi faccia anche riferimento a quanto specificato in riscontro al quesito Registro di sistema PI194499-26 del 16/04/2026.
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Domanda
In relazione alla procedura in oggetto, con riferimento alle indicazioni relative alla copertura del servizio e al criterio delle aree di influenza delle stazioni (raggio di 300 metri), si richiede cortesemente di chiarire quanto segue: • se tale requisito debba essere soddisfatto con riferimento all’intero sistema di stazioni, comprensivo sia delle stazioni esistenti sia di quelle proposte in sede di offerta; oppure • se il requisito della valutazione della popolazione e dei punti di interesse nel raggio di copertura di 300 metri debba essere garantito esclusivamente per le eventuali stazioni aggiuntive proposte dal concorrente nelle areole o per tutte e 200.
RispostaSi fa riferimento allo SVO e al documento di stima della popolazione residente e dei poli di interesse presenti entro 300 metri dalle Stazioni di sosta. Si faccia riferimento al complesso delle Stazioni oggetto di offerta, fisiche e virtuali.
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Domanda
Le 5 azioni sono intese complessive e che riguardano: - la gestione delle relazioni con la cantieristica del tram - la gestione con il sistema del tpl a regime ( ferro + gomma)
RispostaIl quesito è quantomeno incompleto, non può essere dunque fornito alcun chiarimento.
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Domanda
Al fine di procedere ad una corretta pianificazione per la gestione delle relazioni con la cantieristica tram e con il sistema Tpl , si chiede di fornire a titolo esemplificativo degli schemi di cantierizzazione delle parti più critiche e significative della città, in modo da poter valutare,con il micromodello di simulazione , meccanismi di coordinamento dinamico con le fasi esecutive del cantiere.
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Domanda
In relazione alla procedura in oggetto, al fine di predisporre un’offerta tecnico-qualitativa coerente con gli obiettivi del PUMS e con le esigenze di integrazione modale del sistema della mobilità urbana, e definire le stime della popolazione residente e dei poli di interesse entro 300 metri dalle stazioni di sosta ( fisiche e virtuali) si richiede cortesemente di mettere a disposizione quanto segue: 1 Modello di simulazione del PUMS Si chiede se sia possibile rendere disponibile, anche in forma semplificata o mediante output significativi, il modello di simulazione sviluppato nell’ambito del PUMS (o eventuali sue elaborazioni), al fine di supportare le valutazioni relative all’integrazione del servizio di bike-sharing con il sistema della mobilità esistente e di progetto. 2 Dati territoriali – localizzazione stazioni bike-sharing Si chiede se sia possibile fornire un file GIS (formato shapefile o equivalente) contenente: * la localizzazione delle stazioni fisiche attualmente presenti; * la localizzazione delle stazioni virtuali / aree operative del servizio di bike-sharing. Tali informazioni risultano funzionali alla corretta progettazione del servizio e alla definizione di strategie coerenti con il quadro pianificatorio e con l’assetto attuale della domanda.
RispostaNon è previsto sia reso disponibile il modello di simulazione del PUMS. Le localizzazioni richieste sono fra il materiale a disposizione dei concorrenti dal giorno di pubblicazione della Documentazione di gara.
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Domanda
Con riferimento alla predisposizione dell’Offerta Tecnica, si formulano i seguenti quesiti: - si chiede di confermare se, per la stesura dell’Offerta Tecnica, sia previsto l’utilizzo di uno specifico carattere tipografico (font), nonché di una determinata dimensione del testo e interlinea, ovvero se tali scelte siano rimesse alla discrezionalità del concorrente; -si chiede di precisare se eventuali immagini, grafici e schemi illustrativi inseriti nell’Offerta Tecnica debbano essere computati nel limite massimo delle 35 pagine previsto dal disciplinare, oppure se possano essere inseriti in allegati separati, esclusi da tale conteggio; - si chiede di confermare se certificazioni, schede tecniche e ulteriore documentazione di supporto possano essere presentate quali allegati aggiuntivi all’Offerta Tecnica, senza concorrere al limite dimensionale delle 35 pagine stabilito.
RispostaSi conferma che le scelte descritte sono rimesse alla discrezionalità del concorrente. Ne potrebbe risentire la “completezza, chiarezza e sintesi” dell’offerta, di cui alle Premesse dello SVO. Eventuali immagini, grafici e schemi illustrativi parte dell’Offerta tecnica devono essere computati nel limite massimo delle 35 pagine previsto dal Disciplinare di gara. Il materiale di cui all’Elemento 2.3.a potrà essere prodotto in allegato alla Relazione.
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Domanda
Premesso che il termine per la presentazione delle offerte è attualmente fissato alle ore 13:00 del giorno 06/05/2026, si rappresenta che, nonostante l’impegno profuso, si rende necessario un periodo temporale aggiuntivo per poter completare in modo accurato e coerente con gli atti di gara la documentazione amministrativa, tecnica ed economico finanziaria necessaria alla presentazione di un’offerta completa e pienamente conforme ai requisiti previsti dal disciplinare e dal capitolato, anche in ragione dell’elevata complessità tecnica ed economica della procedura. Si chiede, pertanto, che la S.V. voglia valutare la possibilità di disporre una proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, stabilendo un nuovo termine ritenuto congruo rispetto alla complessità della procedura e agli adempimenti richiesti e, comunque, di almeno 20 (venti) giorni, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, parità di trattamento e nella prospettiva di favorire la massima partecipazione degli operatori economici interessati. Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.
RispostaLa stazione appaltante ha disposto la proroga dei termini, come da comunicazione Registro di sistema: PI PI196099-26 del 17/07/2026.
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Domanda
Con riferimento alla Scheda di valutazione della bicicletta (Allegato 01 SVO), si osserva che nella sezione 'Accessori' viene potenzialmente attribuita una premialità a dotazioni quali il portapacchi posteriore. Si chiede alla Stazione Appaltante di confermare l'esclusione del portapacchi posteriore dal novero degli accessori valutabili positivamente, in quanto non si vede come tale elemento possa costituire una miglioria tecnica o un valore aggiunto per il servizio. Al contrario, il rischio di un uso improprio e pericoloso del mezzo — ovvero il trasporto di un secondo passeggero per un veicolo non progettato per tale scopo — appare assolutamente predominante rispetto a qualsiasi residua utilità funzionale, già per altro assolta dal portapacchi antereriore. La presenza di un portapacchi posteriore rappresenta quinid un incentivo strutturale all'utilizzo improprio del veicolo da parte di due passeggeri. Tale pratica, oltre a costituire una palese violazione del Codice della Strada, altera gravemente il baricentro e i parametri di stabilità del veicolo, compromettendo l'efficacia del sistema frenante, la sicurezza degli utenti, di terzi e la sicurezza stradale nel suo complesso, obiettivi che la stessa Commissione deve invece valorizzare prioritariamente nella sezione 'Utilizzo/Sicurezza' della medesima scheda. Si segnala che nella prassi consolidata di servizi di bike-sharing pubblico a livello internazionale, l'assenza di portapacchi posteriori (e l'adozione di soluzioni hardware che impediscano il carico antropico di una seconda persona) è considerata un requisito di qualità). Si chiede pertanto se la Stazione Appaltante confermi che la presenza del portapacchi posteriore sarà considerata un disvalore tecnico o, quantomeno, un elemento non meritevole di punteggio premiante.
RispostaNon si ritiene che la presenza di un portapacchi (posteriore o anteriore) rappresenti necessariamente un incentivo strutturale all'utilizzo improprio del veicolo da parte di due passeggeri. Si ritiene pertanto di non modificare quanto pubblicato.
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Domanda
In relazione all’Elemento di Valutazione delle Offerta 2.2.a. Biciclette elettriche previste per l’erogazione del servizio. Focus-Group, si rileva come nell’ ALLEGATO 01 AL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: • nel Gruppo di Voci ACCESSO AL SERVIZIO, è riportata come Voce di valutazione la “Riconoscibilità delle biciclette. Facilità nell'individuazione del marchio commerciale che eroga il servizio.” , per la quale si chiede di chiarire come la Commissione dovrà valutare potenziali situazioni di confronto fra modelli già brandizzati e modelli che, in ragione dei ristretti tempi entro cui devono essere messe a disposizione le biciclette per il Focus-Group, potrebbero non avere già una livrea definitiva. Alcuni dei pochi produttori di biciclette elettriche hanno inoltre in corso modifiche ai modelli già sul mercato e non sarebbero in grado di fornire un mezzo già customizzato per un potenziale cliente. In subordine, si chiede di chiarire che, e come, questa Voce avrà una valutazione relativa non in grado di alterare un corretto confronto competitivo fra modelli già brandizzati e modelli che, in ragione dei ristretti tempi entro cui devono essere messe a disposizione le biciclette per il Focus-Group. • nei Gruppi di Voci ACCESSO AL SERVIZIO e RILASCIO POST-NOLEGGIO, tra le Voci di valutazione si fa riferimento anche all’usabilità del sito web. Tale previsione appare potenzialmente distorsiva di un confronto tra operatori che propongono utilizzo di sito già impostati e operatori che potrebbero non concludere lo sviluppo del sito in tempo per il Focus Group. Si chiede di chiarire quale criteri l’Amministrazione Aggiudicatrice ritenga di indicare per evitare un confronto potenzialmente non equo rispetto al progetto di servizio (che ha altri elementi di valutazione all’interno dell’Offerta Tecnica).
RispostaAl focus-group andranno rese disponibili cinque o più e-bike parte del parco veicolare. Si ritiene che “brandizzare” un numero così contenuto di biciclette, se necessario, e comunque sulla scorta delle esperienze vantate, sia un investimento coerente con la procedura in corso. Il sito web potrà essere testato con riferimento ad altri servizi in gestione in altre città.
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Domanda
Con riferimento a quanto previsto al punto 6.4 del Capitolato, laddove si consente che nella fase di avvio la flotta possa essere costituita da mezzi con caratteristiche diverse da quelli offerti, si chiede conferma che in tale quota sia ammesso l'utilizzo anche di biciclette a trazione muscolare. Tale chiarimento si rende necessario per garantire il rispetto dei principi di massima partecipazione e parità di trattamento (Art. 3 D.Lgs. 36/2023). Consentire l'uso temporaneo anche di bici muscolari permette infatti di mitigare le attuali criticità della supply chain globale dei componenti elettronici, evitando una barriera all'ingresso per nuovi operatori e garantendo una concorrenza effettiva tra una platea più ampia di concorrenti, non limitata ai soli operatori che dispongono di stock immediati di mezzi elettrici.
RispostaIl riscontro è negativo. Si conferma quanto previsto dalla Documentazione di gara: “Nel caso in cui non sia possibile avviare il servizio col 50% (cinquanta%) delle e-bike previste in Offerta, sarà possibile avviare il servizio con biciclette diverse, comunque elettriche, a condizione che il numero di biciclette disponibili all’utenza sia pari ad almeno il 75% delle biciclette oggetto di Offerta”.
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Domanda
Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto, - premesso che il Bando di gara e relativi documenti sono stati pubblicati in data 20/03/2026 e che il termine di presentazione delle offerte è fissato alle ore 13:00 del 06/05/2026; - considerato che, ai sensi dell’art. 8 del Bando e dell’art. 2.2 del Disciplinare, i quesiti possono essere formulati entro le ore 13:00 del giorno 17/04/2026 e che le risposte saranno fornite entro (sei) giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e dunque entro il giorno 29/04/2026; - rilevato che nell’arco temporale concesso si susseguono festività con conseguente riduzione dei giorni per l’analisi e predisposizione dell’offerta; - preso atto che si tratta di procedura suddivisa in tre distinti Lotti a cui corrisponde la necessità di presentare – in ipotesi di partecipazione a tutti e tre i Lotti – distinti documenti amministrativi ma soprattutto tre separate offerte tecniche e tre separate offerte economiche con predisposizione di relativi Piani industriali ed economici finanziari (PEF); - assodato che, come noto, le valutazioni a fondamento delle offerte devono tenere conto delle specificità e differenze dei tre distinti lotti; - dato atto, in particolare con riferimento ai PEF, che è richiesto – per ciascun Lotto – che lo stesso sia integrato da una descrizione puntuale, analitica e giustificativa di ciascun dato aggregato quantificato, delle modalità di stima dei ricavi e delle ipotesi sottostanti, dei piani degli investimenti e delle relative fonti di copertura, delle dinamiche dei flussi di cassa attesi; - preso inoltre atto della copiosissima documentazione – moltiplicata per i 3 Lotti in affidamento - componente la documentazione di gara che necessita di essere attentamente verificata al fine di poter presentare offerte congrue e ponderate; - rilevata poi la complessità della documentazione e progettazione richiesta per la predisposizione dell’Offerta Tecnica, in particolare con riferimento al punto 2.3.a dello schema di valutazione delle offerte, che richiede documentazione e certificazioni da collazionare e organizzare ricorrendo anche a rapporti con fornitori terzi e che quindi richiedono la definizione di specifiche e formali intese di utilizzo e tempi tecnici di confronto in un periodo che – come sopra già indicato - è caratterizzato anche da alcuni rallentamenti connessi alle festività di calendario; - considerati i tempi necessari per l’ottenimento, ad opera di Enti e committenti in genere, di dichiarazioni e certificazioni circa il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti all’art. 6.3 del Disciplinare di gara da caricare sul FVOE e rilevato che le tempistiche di detti soggetti terzi non dipendono e non sono comprimibili dalla scrivente Società; - infine, visti i molteplici chiarimenti pubblicati solo recentemente e le richieste di chiarimenti avanzate da questa Società entro il termine ultimo concesso del 17/04/2026 in relazione a tematiche le cui risposte si riveleranno dirimenti circa la presentazione di offerte congrue e ponderate; tutto quanto sopra, con la presente formula alla Stazione Appaltante richiesta di proroga del termine di presentazione di offerta, oggi fissato alle ore 13.00 del 06.05.2026, di almeno 20 giorni al fine di consentire agli operatori economici partecipanti di avere un congruo tempo utile per verificare tutti i documenti componenti la lex specialis di gara. Conseguentemente si chiede di prorogare altresì il termine per la presentazione di richieste di chiarimenti alle ore 13.00 del 30.04.2026.
RispostaLa stazione appaltante ha disposto la proroga dei termini, come da comunicazione Registro di sistema: PI PI196099-26 del 17/07/2026.
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Domanda
Si chiede di chiarire quanto previsto nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico in merito al meccanismo di soglia contrattuale che dovrebbe assicurare l’equità della marginalità del servizio affidato. Nonostante le previsioni di adeguamento del valore della soglia in funzione di adeguamenti inflattivi delle tariffe o di ridimensionamento della Flotta elettrica o di caso, il riferimento al mero volume di ricavi appare potenzialmente iniquo, in quanto non considera la potenziale evoluzione dei costi. Si chiede di confermare l’interpretazione secondo cui la previsione “nonché in ogni altro caso qualora ne sia ravvisata l’esigenza, in esito a confronto fra le Parti” sia riferibile al caso in cui alla variazione incrementale di ricavi non corrisponda analoga variazione nella marginalità dell’attività, per come documentabile dalla reportistica economica del Contratto. Inoltre si segnala che i dati possono essere influenzati da fattori esterni contingenti non ripetibili o comunque non ordinari (es. contributi) e che possono essere presenti fenomeni di rump-up strutturali ed economicamente inquadrabili solo in un arco di intera concessione.
RispostaNon è prevista una garanzia di costanza della marginalità unitaria dell’attività. Si conferma quanto regolato con la Documentazione di gara.
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Domanda
In riferimento all’Art. 3, comma 1 del Capitolato , che fissa l’avvio del servizio entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto, si osserva che tale termine appare estremamente restrittivo rispetto alle attuali condizioni della supply chain globale del settore ciclo-tecnico, in cui i tempi di approvvigionamento per nuove flotte variano dai 4 ai 6 mesi. Un termine così restrittivo rischia di configurarsi come una barriera all’entrata, limitando de facto la partecipazione ai soli operatori già in possesso di flotte in stock, usate o nuove, (es. il gestore uscente) e violando i principi di massima partecipazione, parità di trattamento e libera concorrenza sanciti dall’Art. 3 del D.Lgs. 36/2023 e dalla normativa europea in materia di concessioni (Direttiva 2014/23/UE).Al fine di garantire l’accesso al mercato a una più ampia platea di operatori economici e assicurare la migliore qualità del servizio, si chiede se la Stazione Appaltante intenda estendere tale termine a 150 (centocinquanta) giorni (o altro termine ritenuto congruo)
RispostaSi ritiene di non modificare quanto pubblicato. Si veda anche l’art. 6 comma 4 del Capitolato/ Schema di contratto.
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Domanda
Con riferimento all’Art. 6, comma 1 del Capitolato, che richiede un ‘sistema di bloccaggio automatico per consentire la chiusura remota’, si prega di confermare che per le bici a pedalata assistita dotate di motori mid-drive integrati questo requisito sia soddisfatto da un sistema di immobilizzazione digitale del powertrain (ovvero la disattivazione elettronica remota dell’assistenza e della trazione), dato che tali sistemi prevengono efficacemente l’uso motorizzato non autorizzato. I motori mid-drive integrati sono la soluzione adottata dalle bici a pedalata assistita di fascia alta e una diversa interpretazione rischierebbe di escludere una tecnologia che garantisce una maggiore qualità del servizio e di esperienza di pedalata e d'uso per gli utilizzatori e le utilizzatrici.
RispostaÈ previsto che le biciclette debbano “essere dotate di un sistema di localizzazione e tracciamento che individui in continuo la posizione del mezzo e di un sistema di bloccaggio automatico per consentirne la chiusura anche da remoto”. L’efficacia del sistema di bloccaggio sarà oggetto di valutazione da parte della commissione.
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Domanda
Con riferimento alla procedura in oggetto, la scrivente manifesta il proprio forte interesse alla partecipazione e la piena intenzione di presentare un'offerta competitiva. La concessione del servizio di bike-sharing per il Comune di Bologna rappresenta un'opportunità di grande rilievo, pienamente coerente con le competenze e l'esperienza del nostro operatore, e i nostri team sono attivamente impegnati nella predisposizione di un'offerta solida e qualificata. Considerata l'ampiezza e la complessità della concessione — che comprende la progettazione, la produzione, l'installazione, il dispiegamento, la gestione e la manutenzione di un sistema di bike-sharing elettrico (e muscolare) articolato su tre Lotti e sull'intero territorio del Comune di Bologna — i requisiti tecnici, operativi e finanziari previsti dalla documentazione di gara risultano particolarmente dettagliati e articolati. Ciò ha naturalmente generato un significativo volume di analisi interne e necessità di chiarimento trasversali ai diversi team coinvolti. Allo stato attuale, la scadenza per la presentazione delle richieste di chiarimento, unitamente al termine per la presentazione delle offerte fissato al 6 maggio 2026, non consente tempi sufficienti per la formulazione di quesiti ben strutturati e, successivamente, per la predisposizione di offerte di elevata qualità. Diversi chiarimenti ancora da ricevere sono suscettibili di incidere direttamente su elementi fondamentali dell'offerta, tra cui il Piano Economico-Finanziario e il modello di servizio proposto. Per tali ragioni, si chiede cortesemente: 1) Una proroga del termine per la presentazione delle richieste di chiarimento di almeno due settimane, fino al 2 maggio 2026, al fine di consentire la formulazione di quesiti completi ed esaustivi; 2) Una proroga del termine per la presentazione delle offerte di almeno tre settimane, a non prima del 27 maggio 2026, al fine di consentire a tutti i concorrenti la predisposizione di offerte pienamente sviluppate e di elevata qualità, in linea con le ambizioni della presente procedura. Si ritiene che tali proroghe contribuirebbero a migliorare la qualità complessiva e la competitività delle proposte ricevute, favorendo in ultima analisi un esito più robusto e positivo della procedura nell'interesse del Comune di Bologna.
RispostaLa stazione appaltante ha disposto la proroga dei termini, come da comunicazione Registro di sistema: PI PI196099-26 del 17/07/2026
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Domanda
Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'Art. 6.3 del Disciplinare di gara, e considerato che la procedura riguarda esclusivamente un servizio di bike-sharing, si chiede di confermare che i requisiti di esperienza pregressa debbano intendersi riferiti specificamente a servizi di bike-sharing, svolti in almeno tre città distinte ciascuna con una popolazione di almeno 100.000 abitanti. Si osserva in proposito che il bike-sharing costituisce un servizio altamente specializzato, caratterizzato da competenze tecniche e operative specifiche — in termini di gestione della flotta, manutenzione, riposizionamento e relazione con l'utenza — sostanzialmente diverse da quelle richieste per altri servizi di mobilità condivisa quali il car-sharing o il monopattino elettrico, che presentano paradigmi operativi, comportamenti d'uso e sfide gestionali fondamentalmente distinti. Si chiede pertanto di confermare che l'esperienza maturata in servizi di mobilità diversi dal bike-sharing non possa essere considerata equivalente ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dalla documentazione di gara.
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Domanda
La documentazione di gara prevede che gli utenti abbonati al servizio del Lotto 1 beneficino di una tariffa agevolata per l'utilizzo dei servizi dei Lotti 2 e 3. Si osserva che tale previsione introduce un'asimmetria competitiva strutturale a favore dell'operatore del Lotto 1, i cui abbonati acquisiscono un vantaggio tariffario diretto sui servizi erogati dagli operatori dei Lotti 2 e 3, senza che sia previsto alcun meccanismo reciproco. Ciò rischia di orientare artificialmente la domanda verso l'operatore del Lotto 1, riducendo la capacità degli operatori dei Lotti 2 e 3 di costruire una propria base utenti fidelizzata e di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario in assenza di corrispettivo pubblico. Si osserva inoltre che, qualora si intenda premiare l'integrazione tariffaria tra i lotti, la logica economica suggerirebbe semmai il meccanismo inverso: gli utenti dei Lotti 2 e 3 — che operano senza sussidio pubblico in aree a minore domanda — dovrebbero beneficiare di condizioni agevolate per accedere al servizio del Lotto 1, incentivando così l'utilizzo dell'intera rete e favorendo la sostenibilità economica dei lotti meno remunerativi. In proposito, si chiede cortesemente a SRM di chiarire la logica sottesa a tale previsione e di valutare l'introduzione di un meccanismo tariffario integrato reciproco, o in alternativa di un sistema che riconosca condizioni agevolate anche agli utenti dei Lotti 2 e 3 per l'accesso al servizio del Lotto 1.
RispostaLa Documentazione di gara, in particolare al comma 1 dell’Art. 9 dei Capitolati Lotti 2 e 3, prevede la possibilità descritta, che gli utenti abbonati al servizio del Lotto 1 beneficino di una tariffa agevolata per l'utilizzo dei servizi dei Lotti 2 e 3, non impone tale fattispecie. Al netto della specificazione precedente, quelli richiesti non sono chiarimenti rispetto alla procedura. Si ritiene di non modificare quanto pubblicato.
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Domanda
In merito all’offerta economica dei Lotti 2 e 3, si chiede di chiarire la coerenza fra la tabella - unico oggetto di valutazione - e il piano tariffario da inviarsi per intero, composto chiaramente da varie tipologie tariffarie, compresi tariffa standard (e.g. quella a consumo), e abbonamenti e promozioni particolari riservate a specifiche categorie di utenti. In particolare, si chiede di chiarire se in tabella vada indicata la tariffa standard che un utente casuale pagherebbe per quel noleggio di default (= tariffa al consumo standard), se rientrante in una delle categorie indicate, oppure la tariffa più economica che quell’utente possa pagare, anche tramite adesione ad una promozione o acquisto di un abbonamento dedicato.
RispostaIn tabella va indicata la tariffa che un utente casuale pagherebbe per quel noleggio, considerate le categorie indicate.
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Domanda
La documentazione di gara prevede che le tariffe applicate alle biciclette muscolari (Lotto 1) e alle biciclette con caratteristiche speciali — quali cargo-bike, biciclette con seggiolino per bambini, hand-bike e simili (Lotti 2 e 3) — non possano superare del 50% le tariffe delle corrispondenti e-bike. Pur comprendendo la logica di tale previsione con riferimento alle biciclette muscolari, che per natura presentano un costo operativo inferiore rispetto alle e-bike, si osserva che la medesima limitazione applicata a veicoli speciali quali cargo-bike, hand-bike o biciclette attrezzate per l'infanzia appare difficilmente giustificabile sul piano economico. Tali veicoli comportano infatti costi di acquisto, manutenzione e gestione significativamente superiori rispetto alle e-bike standard, e l'imposizione di un tetto tariffario così stringente rischia di costituire un disincentivo concreto per gli operatori a includere nella propria offerta veicoli inclusivi e ad alto valore sociale per la cittadinanza. In proposito, si chiede cortesemente a SRM di chiarire quanto segue: 1) Potrebbe SRM confermare se il limite del 50% sulle tariffe si applichi in modo uniforme a tutte le tipologie di veicoli speciali elencate, incluse cargo-bike, hand-bike e biciclette attrezzate, o se sia prevista una differenziazione in funzione del profilo di costo del veicolo? 2) In caso di applicazione uniforme, si chiede di valutare l'introduzione di una deroga o di una soglia tariffaria distinta per i veicoli speciali con costi operativi strutturalmente superiori alle e-bike standard, al fine di non disincentivare l'offerta di soluzioni di mobilità inclusiva a beneficio della collettività.
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Domanda
La documentazione di gara stabilisce condizioni economiche sostanzialmente differenziate tra i tre Lotti della presente concessione. Pur avendo compreso l'impostazione generale della concessione, si richiede di chiarire la logica economica sottesa alla struttura remunerativa, al fine di elaborare piani economico-finanziari fondati e consapevoli. Si osserva in proposito che il Lotto 1 copre l'area centrale del Comune di Bologna — storicamente caratterizzata da maggiore densità di utenza e conseguente potenziale di ricavo tariffario — mentre i Lotti 2 e 3 riguardano settori periferici della città, con bacini d'utenza strutturalmente meno remunerativi. In questo contesto, la previsione di un corrispettivo pubblico esclusivamente a favore del Lotto 1, in assenza di qualsiasi forma di compensazione per i Lotti 2 e 3, appare suscettibile di generare squilibri economico-finanziari per gli operatori chiamati a servire aree a minore domanda senza alcun sostegno pubblico. In proposito, si chiede cortesemente a SRM di chiarire quanto segue: 1) Qual è la base precisa di tale trattamento differenziato, e con quale metodologia è stato calcolato e determinato come proporzionato l'importo del corrispettivo pubblico di €330.000,00 annui con riferimento agli obblighi di servizio pubblico specificamente imposti al Lotto 1? 2) È stata condotta una valutazione o uno studio di fattibilità volto a verificare che le condizioni economiche imposte ai Lotti 2 e 3 — in assenza di qualsiasi corrispettivo pubblico e considerato il minor potenziale di ricavo delle aree servite — consentano agli operatori di raggiungere un equilibrio economico-finanziario sostenibile per l'intera durata della concessione?
RispostaQuelli richiesti non sono chiarimenti rispetto alla procedura. La delibera del Comune di Bologna, disponibile fra la Documentazione di gara, fa esplicito riferimento a profili di continuità col servizio attivato nel 2018 e a profili di sperimentazione.
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Domanda
In merito al criterio 2.1.C si chiede di confermare che essendo un punteggio automatico viene assegnato solo sulla base del numero di indennizzi e non al loro valore economico o meccanismo.
RispostaIl criterio 2.1.c. identifica chiaramente il meccanismo di valutazione. Si faccia anche riferimento a quanto specificato in riscontro al quesito Registro di sistema PI187093-26 del 13/04/2026.
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Domanda
Si chiede di precisare se, ai fini della valutazione del criterio 2.2.a, i concorrenti debbano includere nell'offerta tecnica una descrizione delle caratteristiche tecniche del modello proposto — quali specifiche, certificazioni, dati di affidabilità o recensioni già disponibili — oppure se tale documentazione non sia rilevante in quanto il punteggio sarà determinato esclusivamente dall'esito del Focus Group. In caso in cui entrambe le componenti concorrano alla valutazione, si chiede di indicare se esista una prevalenza dell'una sull'altra e quali elementi descrittivi la commissione ritenga maggiormente significativi ai fini del giudizio discrezionale.
RispostaSi ritiene che la Documentazione di gara sia sufficientemente chiara: quanto descritto è rilevante e va prodotto come previsto, con l’Elemento 2.3.a, non con l’Elemento 2.2.a. Anche i pesi relativi, insieme coi metodi di assegnazione del punteggio, sono puntualmente descritti dalla Documentazione di gara.
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Domanda
I documenti di gara prevedono che la commissione valuterà, per ciascuno dei Lotti, "la ricerca di sinergie fra il servizio oggetto di affidamento e servizi ulteriori, che possano essere gestiti dall'Affidatario in piena autonomia, anche al fine di contribuire all'interoperabilità fra sistemi di trasporto e all'integrazione modale." Al fine di consentire a tutti i potenziali concorrenti di formulare offerte consapevoli e comparabili, si chiede cortesemente di chiarire quanto segue: 1) Potrebbe SRM indicare esempi o categorie di servizi aggiuntivi o soluzioni di mobilità ritenute più rilevanti ai fini di tale valutazione, in modo che i potenziali concorrenti possano comprendere il perimetro del criterio? Ad esempio, l'Affidatario potrebbe gestire in autonomia anche un servizio di monopattini in sharing o NCC? 2) Quali specifici criteri o indicatori applicherà la commissione di gara nel valutare la qualità e la rilevanza delle sinergie proposte, e le proposte che introducono nuove categorie di servizio saranno trattate in modo diverso rispetto a quelle focalizzate sull'integrazione digitale o tariffaria?
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Domanda
"L'Art. 4 del Capitolato stabilisce che il meccanismo di revenue sharing scatta dal secondo anno solare completo di servizio erogato ""con la Flotta elettrica a regime"". Si chiede: 1. Come viene formalmente certificato il raggiungimento del ""regime"" della flotta (a 6 mesi dall'avvio o sulla base di altra verifica)? 2. Se il primo anno di riferimento fosse caratterizzato da condizioni eccezionali (cantieri tramviari massicci, meteo avverso, pandemia, ecc.) che abbassino artificialmente il benchmark di ricavi, è previsto un meccanismo di rettifica o neutralizzazione?"
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Domanda
Con riferimento ai dati di utilizzo pubblicati, si ringrazia per la disponibilità delle informazioni fornite. Al fine di consentire una più accurata elaborazione delle proiezioni economico-finanziarie distinte per ciascun Lotto, si chiede alla Stazione Appaltante di voler fornire una disaggregazione degli stessi dati per area geografica corrispondente alle aree operative dei tre Lotti, o in alternativa per zona/quartiere, così da consentire a ciascun concorrente di stimare la distribuzione della domanda nell'area di propria pertinenza.
RispostaSi faccia riferimento a quanto prodotto nel merito in risposta al quesito Registro di sistema Bando: PI206450-26.
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Domanda
Presa visione dei documenti di gara e dei dati rinvenibili nel file denominato “Dati a disposizione dei concorrenti” si richiedono specifiche indicazioni per l'arco temporale 2021-2025, circa: (1) numero di noleggi che hanno avuto inizio e fine nell’area geografica che sarà coperta anche dal lotto 2 suddiviso tra muscolari ed elettriche; (2) numero di noleggi che hanno avuto inizio e fine nell’area che sarà coperta anche dal lotto 3 suddiviso tra muscolari ed elettriche.
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Domanda
L'Art. 9, c. 1, terzo bullet del Capitolato L01 impone la comunicazione quotidiana del codice fiscale degli utenti abbonati ai concessionari dei Lotti 2 e 3. L'Art. 12, c. 4 del medesimo Capitolato vieta in modo assoluto la comunicazione di «dati personali di utenti» tra le Parti. Si chiede di chiarire come si concilino le due disposizioni e quale prevalga in caso di conflitto, ai sensi dell'art. 5(1)(a) GDPR (principio di liceità). Con riferimento alla medesima previsione, si chiede di chiarire quale sia la base giuridica della comunicazione del codice fiscale ai sensi dell'art. 6 GDPR.
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Domanda
Con riferimento al Chiarimento PI187058-26 in cui è specificato che “Qualora il concorrente operi un rinvio di elementi descrittivi dell’offerta ad allegati caricati nella relativa sezione, la relazione tecnica dovrà farne esplicita menzione, con descrizione analitica, tale da non comportare equivoci nell’individuazione degli allegati richiamati” si chiede di meglio chiarire a quale “sezione” faccia riferimento il chiarimento e ciò in quanto nella piattaforma SATER, a differenza di altre procedure, non è stata creata una sezione specifica per gli allegati né in busta tecnica né in busta economica.
RispostaSi conferma che non è stata creata una sezione specifica per gli allegati ma che il chiarimento citato si riferisce alla sezione dell’offerta contenente la Relazione tecnica.
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Domanda
Si chiede di confermare le condizioni e le modalità previste per il passaggio di consegne dal gestore uscente al nuovo concessionario, e se siano previsti elementi attualmente in essere che il nuovo affidatario sarà tenuto a mantenere o rilevare.
RispostaIl quesito è assolutamente generico. Non è fatto alcun riferimento alla Documentazione di gara, la quale non regola alcun “passaggio di consegne”; non può essere dunque fornito alcun chiarimento.
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Domanda
Con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnico-qualitativa, si chiede di confermare che i criteri con modalità di attribuzione CN (calcolo numerico) e SN (sì/no) siano valutati esclusivamente attraverso l'applicazione delle formule e delle modalità indicate nel Sistema di Valutazione delle Offerte, senza alcuna componente di giudizio discrezionale da parte della commissione.
RispostaIl riscontro è affermativo.
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Domanda
Con riferimento agli obblighi assicurativi previsti dalla documentazione di gara, che impongono all'Affidatario il mantenimento di una polizza RCT con massimale minimo per sinistro pari a €10.000.000, si rappresenta quanto segue. Pur riconoscendo pienamente l'importanza di una copertura assicurativa adeguata, si osserva che altre importanti città italiane — tra cui Roma e Milano — prevedono per servizi analoghi di bike-sharing massimali per sinistro pari a €7.500.000, consolidatamente ritenuti sufficienti per questo tipo di servizio. Si rileva inoltre che il profilo di rischio del bike-sharing elettrico differisce sostanzialmente da quello dei mezzi motorizzati, per i quali massimali più elevati sono consueti. Un limite minimo eccessivamente alto rischia inoltre di ridurre il numero di compagnie assicurative disponibili a sottoscrivere condizioni commercialmente sostenibili, con conseguente aumento dei costi a carico dei concorrenti. Si chiede pertanto di valutare la riduzione del massimale minimo per sinistro a €7.500.000, in linea con lo standard di mercato consolidato per il bike-sharing nelle principali città italiane.
RispostaSi ritiene di non modificare quanto pubblicato.
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Domanda
I documenti di gara prevedono che ciascun concorrente produca, con riferimento al criterio 2.2.d, un file editabile GIS contenente l'estensione dell'area di operatività. Al fine di consentire a tutti i potenziali concorrenti di formulare offerte consapevoli e comparabili, si chiede cortesemente a SRM di indicare il perimetro ufficiale dell'area principale di operatività del Lotto 1, o in alternativa la sua estensione massima in kmq, così da consentire una definizione coerente e comparabile delle aree GIS tra i diversi concorrenti.
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Domanda
Si chiede di confermare che è il limite di 35 facciate non include documenti allegati (a mero titolo esemplificativo certificazioni, schede tecniche, manuali, ecc), che possono essere aggiunti senza essere conteggiati.
RispostaSi faccia anche riferimento a quanto specificato in riscontro al quesito Registro di sistema PI194526-26 del 16/04/2026.
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Domanda
I documenti di gara prevedono che la commissione valuterà, per ciascuno dei Lotti, "cinque azioni per la gestione della relazione con la cantieristica tram e col sistema del TPL a regime." Al fine di consentire a tutti i potenziali concorrenti di formulare offerte consapevoli e comparabili, si chiede cortesemente di chiarire quanto segue: 1) Potrebbe SRM precisare cosa si intenda per "azione" ai fini della valutazione del criterio 2.1.b, con particolare riferimento al livello di dettaglio, alla forma e ai contenuti minimi attesi per ciascuna delle cinque azioni richieste? 2) Considerato che il criterio fa riferimento a due contesti operativi distinti — la fase di cantieristica per la realizzazione del sistema tranviario e la successiva fase di esercizio del TPL a regime — si chiede di confermare se le cinque azioni debbano necessariamente coprire entrambe le fasi oppure se sia sufficiente riferirsi a una sola di esse, e in quest'ultimo caso quale sia quella ritenuta prioritaria ai fini della valutazione.
RispostaCol termine “azione” si è indicata l’iniziativa, manifestazione della capacità operativa del soggetto economico, rivolta al fine descritto. Anche la sua descrizione contribuirà a comprenderne l’efficacia. Le priorità vanno calibrate in relazione con le azioni individuate e con le tempistiche previste; è responsabilità di ciascun concorrente indicare la priorità, nonché determinare e descrivere l’efficacia di ogni azione proposta.
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Domanda
Si chiede di confermare che la dotazione aggiuntiva di biciclette muscolari sia considerata un fattore premiale dall'Amministrazione. Non è chiara infatti perché sia consentita questa mera "opzione" dell'operatore, se essa non viene considerata premiale né in maniera automatica né discrezionale in alcun criterio.
RispostaTale opzione si configura come fattore premiale qualitativo, in particolare è richiamata nell’ambito dell’Elemento 2.1.a dello SVO riferito al Lotto 1.
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Domanda
Si chiede di chiarire se l'operatore è tenuto a candidarsi con un solo modello di veicolo oppure se - ad esempio per maggiore accessibilità - sia possibile e premiale presentare una candidatura con più modelli di bicicletta. Nel caso, si chiede di confermare se tutti i modelli dovranno poi essere sottoposti a focus group.
RispostaL’oggetto di cui all’Elemento 2.2.a dello SVO sono le “biciclette elettriche previste per l’erogazione del servizio”, di cui ai commi 1 e 2 dell’Art. 6 del Capitolato speciale / Schema di contratto. I mezzi presentati e testati dovranno corrispondere a quanto effettivamente previsto per l’erogazione del servizio, e saranno vincolanti ai fini contrattuali, come standard minimo. Le opzioni di cui al comma 3 dello stesso Art. 6 non saranno valutate dal focus-group.
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Domanda
L'Art. 15 del Disciplinare prevede che la Relazione tecnica debba costituire «un elaborato complessivamente non superiore a 35 trentacinque facciate, compreso il frontespizio» e che il concorrente possa «fare rinvio ai soli allegati richiesti nell'allegato Sistema di valutazione delle offerte». Si chiede di chiarire: a) se il limite delle 35 facciate si applichi alla sola Relazione tecnica in senso stretto, ovvero se comprenda anche gli eventuali allegati cui la Relazione fa rinvio; b) se siano ammissibili allegati diversi da quelli espressamente richiesti dal SVO (ad esempio tavole grafiche, planimetrie, schede tecniche di prodotto, certificazioni) e, in caso affermativo, se tali allegati rientrino nel computo delle 35 facciate oppure possano essere presentati senza limite di estensione; c) se il caricamento di allegati non espressamente richiesti dal SVO possa determinare l'inammissibilità dell'offerta o comporti semplicemente che tali allegati non siano oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.
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Domanda
In riferimento ai requisiti di capacità tecnico professionale, non è chiaro se l'importo vada raggiunto esclusivamente con servizi di e-bike oppure con un qualsiasi servizio di sharing-mobility. Il dubbio sorge perché a pag. 15 del disciplinare è scritto che il fatturato debba essere raggiunto con "servizi di sharing-mobility (fra car-sharing, bike-sharing, scooter-sharing e monopattino-sharing)" e successivamente a pag. 16 del disciplinare, tra le caratteristiche obbligatorie del servizio da dover dimostrare, c'è scritto "a) siano oggetto di gestione servizi di bike-sharing offerti mediante e-bike". Prego di chiarire esattamente le caratteristiche dei servizi da poter dichiarare per soddisfare il requisito.
RispostaCi si riferisce al Lotto 1 (pag. 15). Il requisito di capacità tecnica e professionale riferito a servizi di sharing-mobility può essere maturato con la collaborazione di servizi diversi (car-sharing, bike-sharing, scooter-sharing e monopattino-sharing); fra questi è necessario che siano oggetto di gestione (anche) servizi di bike-sharing offerti mediante e-bike.
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Domanda
"Con riferimento all’Elemento 2.2.c del Sistema di valutazione delle offerte, relativo al “Piano di manutenzione programmata”, si chiede di chiarire se tale piano debba essere descritto all’interno della relazione tecnica, rientrando quindi nel limite delle 35 pagine, oppure possa essere presentato come documento allegato separato, non computato nel suddetto limite. La richiesta nasce dal fatto che, diversamente da altri elementi del Sistema di valutazione per i quali è esplicitamente previsto che l’offerta sia “accompagnata” da specifici documenti, nel caso del Piano di manutenzione programmata tale indicazione non risulta esplicitata."
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Domanda
SI chiede se è obbligatorio compilare il foglio "PEF Assunzioni" all'interno dell'ALL01 -Parte B.xlsx e, in caso affermativo, si chiede precisamente quali dati vadano indicati
RispostaLe assunzioni del PEF sono da intendersi in forma descrittiva, in allegato alla parte numerica. Nel foglio di calcolo PEF Assunzioni si chiede altresì al concorrente di indicare i parametri di calcolo e i calcoli che determinano i valori aggregati contenuti nel PEF di offerta.
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Domanda
Si chiede conferma che per la partecipazione alla gara, nella busta economica non dovrà essere inserito anche l'ALL01 Parte C - CONS in quanto è riferito alle modalità di rendicontazione dell'affidatario.
RispostaIl riscontro è affermativo.
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Domanda
Riguardo alla redazione del PEF secondo il modello ALL01-Parte B.xlsx si chiedono i seguenti chiarimenti: a) Per la voce 1.4 "Ricavi da altre fonti pubbliche" 2.4 "Costi per godimento beni di terzi" e 2.5 "Oneri diversi di gestione" si chiede a cosa si fa riferimento nello specifico? b) Si chiede se nella redazione del PEF secondo gli schemi forniti nell'All01 Parte B - PEF.xlsx debbano/possano essere aggiunte 5 colonne (una per ogni anno di servizio). In alternativa si chiede il riferimento temporale dei valori da inserire nell'unica colonna attualmente disponibile per tutti i fogli, in particolare per i fogli "PEF SP" e PEF RF".
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Domanda
Si chiede se è possibile inserire in un contratto di avvalimento anche il posseso di una o più certificazioni (ad esempio la ISO 9001) con lo scopo di poter usufruire della riduzione della garanzia prevista in caso di possesso di tali certificazioni
RispostaÈ possibile inserire nel contratto di avvalimento il possesso di una o più certificazioni (ISO 9001, ecc.) e utilizzare tale avvalimento per chiedere la riduzione della garanzia provvisoria, purché il contratto di avvalimento sia concreto e operativo, con messa a disposizione dell’intera organizzazione certificata e delle relative risorse. Nello specifico il contratto dovrà prevedere espressamente che l’ausiliaria metta a disposizione, oltre al certificato, l’intera organizzazione aziendale e tutti i fattori della produzione, risorse, prassi operative e personale qualificato.
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Domanda
Riguardo ai requisiti di capacità tecnico professionale, per i servizi ancora in svolgimento e non conclusi, è possibile cosiderare gli importi complessivi dei contratti per il raggiungimento dell'importo minimo di € 8.000.000 di fatturato specifico richiesto, e non solo quanto maturato fino ad oggi?
RispostaRiguardo al requisito di capacità tecnico professionale, per i servizi ancora in svolgimento e non conclusi, è possibile considerare gli importi complessivi dei contratti per il raggiungimento dell'importo minimo di € 8.000.000 di fatturato specifico richiesto, solo per quanto maturato fino alla data di pubblicazione della gara.
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Domanda
Si chiede se è possibile usufruire della riduzione della garanzia provvisoria del 50% come PMI, anche nel caso in cui l'azienda concorrente ha un socio unico persona giuridica costituita da un'azienda non PMI
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Domanda
In caso di avvalimento di tipo misto (sia premiale sia sui requisiti di partecipazione) si chiede conferma che tutti i documenti relativi all'avvalimento, contenenti anche i dettagli sui requisiti oggetto di avvalimento della parte amministrativa, vadano inseriti esclusivamente nella busta tecnica. in alternativa si chiede le modalità di invio di tutti i documenti relativi all'avvalimento in caso di avvalimento di tipo misto
RispostaAi sensi dell’art. 7 del Disciplinare “il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all’offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale”. Analoga previsione è contenuta nell’art. 14.4. Dunque, il contratto di avvalimento misto deve essere allegato esclusivamente alla domanda di partecipazione, insieme a tutta la documentazione richiesta dal citato art. 14.4 del Disciplinare.
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Domanda
si chiede conferma che la seguente frase a pag. 16 del Disciplinare "circa il fatturato specifico (per il Lotto 1): dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della Società, ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione" inserita nell'elenco della comprova dei requisiti di capacità tecnico professionale, sia un refuso. In alternativa si chiedono chiarimenti rispetto a quanto richiesto, dato che per i servizi analoghi dei requisiti di capacità tecnico professionale sono già presenti altri documenti da presentare a comprova del requisito e che quanto scritto sembra la richiesta per la comprova di un requsiito economico finanziario.
RispostaNon si tratta di un refuso. Il requisito di capacità tecnico professionale prevede l’esecuzione dei servizi elencati nell’art. 6.3 del Disciplinare, cui deve corrispondere un determinato fatturato (cd. fatturato specifico). Dunque, si chiede comprova della combinazione dei due elementi richiesti (servizi con relativo fatturato specifico).
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Domanda
si chiede conferma che per la comprova dei requisiti di capacità tecnico professionale possono essere resi in alternativa i contratti corredati dalle relative fatture e prove di pagamento e non unicamente con la dichiarazione del committente.
RispostaSi conferma.
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Domanda
Si chiede conferma che per la partecipazione il possesso dei requisiti è fornito esclusivamente mediante apposita dichiarazione e che non vanno inseriti nella busta amministrativa anche i relativi documenti a comprova.
RispostaSi conferma che il possesso dei requisiti per la partecipazione è fornito esclusivamente mediante apposite dichiarazioni. La comprova dei requisiti avviene tramite FVOE.
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Con riferimento all'Art. 9, comma 2, del Capitolato, secondo cui "Ogni Concorrente, con la propria Offerta, dovrà proporre e descrivere l’intero sistema tariffario che intende applicare (...)", si chiede di confermare che detta proposta e descrizione deve essere inserita, nella Relazione tecnica, nel paragrafo corrispondente al punto 2.1.a del SVO.
RispostaLa proposta e descrizione del sistema tariffario può essere inserita, nella Relazione tecnica, nel paragrafo corrispondente al punto 2.1.a dello SVO.
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Piano Economico Finanziario (PEF) – Voci 1.2 e 1.3 Con riferimento alla struttura del Piano Economico Finanziario (Allegato 01 – Parte B), si richiede di fornire chiarimenti circa le modalità di valorizzazione delle seguenti voci: 1.2 – Contributi per tariffe agevolate 1.3 – Compensazione per assolvimento OSP In particolare, si chiede di precisare: a) se tali voci debbano essere valorizzate esclusivamente sulla base di dati storici forniti dalla stazione appaltante o se sia richiesto agli operatori di formulare ipotesi autonome; b) quali siano le assunzioni di riferimento (volumi, tipologie di utenti agevolati, criteri di compensazione, eventuali limiti o cap); c) se tali componenti debbano essere considerate come ricavi certi, stimati o meramente eventuali ai fini della costruzione del PEF.
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Meccanismo di profit sharing (Art. 2 – Ricavi da traffico – Flotta elettrica) Si richiede di chiarire alcuni aspetti applicativi del meccanismo di profit sharing previsto per i “Ricavi da traffico – Flotta elettrica”: a) Conferma che il benchmark di riferimento sia costituito dal dato consuntivo del primo anno solare completo di esercizio con flotta a regime e che tale valore rimanga fisso per tutta la durata della concessione, senza aggiornamenti o meccanismi di revisione periodica; b) Se la base di calcolo dei “ricavi da traffico” debba intendersi al lordo o al netto di eventuali componenti quali sconti, promozioni, commissioni, costi di intermediazione o altre voci analoghe; c) Se siano previste o possano essere considerate soluzioni alternative di applicazione del meccanismo, quali ad esempio: introduzione di un sistema di aggiornamento periodico del benchmark ; applicazione di soglie con percentuali differenziate al crescere dei ricavi; al fine di garantire un equilibrio economico-finanziario sostenibile della concessione nel medio-lungo periodo.
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"Con riferimento all'Elemento 2.1.b del SVO, il concorrente è chiamato a descrivere azioni pianificate in relazione alla «cantieristica del sistema tranviario bolognese» e al «sistema del TPL a regime (ferro + gomma)». Alla luce della durata quinquennale dell'affidamento (2026–2031), si chiede di confermare: a) se i riferimenti alla cantieristica tranviaria e al TPL a regime debbano intendersi come riferiti essenzialmente alla realizzazione e all'avvio in esercizio delle linee Rossa e Verde del tram, secondo l'attuale cronoprogramma del Comune di Bologna; b) se esistano ulteriori opere infrastrutturali o nuovi servizi di TPL, previsti dal PUMS o da piani attuativi comunali vigenti, la cui cantieristica o messa in esercizio sia ragionevolmente attesa nel medesimo quinquennio e che il concorrente debba pertanto considerare nella propria proposta"
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Con riferimento all'Elemento 2.3.a del Sistema di valutazione delle offerte, tra la documentazione valutabile viene citato il «collaudo della app di relazione con l'utenza». Si chiede di chiarire cosa si intenda per «collaudo» ai fini della valutazione.
RispostaL’Elemento 2.3.a, comune ai tre SVO, riporta “a titolo di esempio, […], il collaudo della applicazione (app) di relazione con l’utenza, la sua recensione sulle piattaforme di ricerca e scaricamento delle applicazioni”. Tale indicazione vuole essere, come dichiarato, esemplificativa, non vincolante e non esaustiva. Ciascun concorrente potrà valorizzare la propria offerta, in particolare la propria app, come ritiene, in base alla documentazione in suo possesso.
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Con riferimento all'Elemento 2.1.f del Sistema di valutazione delle offerte, si chiede di chiarire il nesso tra il contenuto richiesto – ovvero il Piano per la valorizzazione dei reclami e delle segnalazioni, con modalità strutturate di presa in carico, classificazione e risposta – e l'esempio riportato, consistente nella previsione che «la app fornisca link a video tutorial delle principali azioni da condurre per accedere e fruire del servizio». Tale esempio sembra riguardare l'accessibilità e l'usabilità del servizio piuttosto che la gestione dei reclami, che costituisce invece l'oggetto specifico dell'Elemento. Si chiede pertanto di confermare se detto esempio sia da intendersi come meramente illustrativo di una possibile misura trasversale, e se l'eventuale mancata previsione di tale funzionalità non incida negativamente sulla valutazione, rimessa alla discrezionalità della commissione con riguardo al Piano reclami nella sua interezza.
RispostaL’Elemento 2.1.f, comune ai tre SVO, ha per oggetto un complesso di attività dal titolo “Rapporto con l’utenza, gestione dei reclami e prevenzione di azioni giudiziali. Piano per la valorizzazione dei reclami e delle segnalazioni”. L’esempio riportato è riferito al rapporto con l’utenza; non è escluso che esso possa comunque essere messo in relazione con la gestione dei reclami dal concorrente.
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Domanda
Con riferimento all'Elemento 2.1.e del Sistema di valutazione delle offerte, il riconoscimento di 4 punti è subordinato all'impegno del concorrente di «realizzare, entro tre mesi dall'avvio del servizio, uno studio di conformità in materia di protezione dei dati personali». Si chiede di chiarire quale sia l'oggetto di tale studio.
RispostaAi sensi del Capitolato speciale / Schema di contratto, l’attivazione delle API MDS è subordinata alla preventiva realizzazione di uno studio di conformità in materia di protezione dei dati personali. I riferimenti all’utente anonimizzato saranno auspicabilmente riferiti a un estratto del codice fiscale o ad altro sistema identificativo che possa essere reso comune fra operatori diversi e possa consentire l’individuazione di sovrapposizioni di utilizzo dei vari sistemi di sharing attivi nell’area di Bologna da parte di uno stesso utente. La Documentazione di gara dà conto dell’oggetto, degli obiettivi e dei risultati auspicati.
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Con riferimento all'Elemento 2.1.d del Sistema di valutazione delle offerte, tra gli esempi di dati aggiuntivi valorizzabili nella reportistica viene citato «il cambio di stato delle biciclette in fase di sosta». Si chiede di chiarire cosa si intenda con tale espressione e, in particolare, a quali stati tecnici od operativi si riferisce (es. disponibile/non disponibile, in manutenzione, ricarica, blocco remoto, ecc.), al fine di poter strutturare adeguatamente la reportistica oggetto di proposta.
RispostaUn possibile cambio di stato delle biciclette in fase di sosta di interesse della SRM potrebbe essere collegato, come specificato a titolo di puro esempio, al suo spostamento a opera di terzi o al suo ribaltamento, causa vento, nonché alla sospensione del noleggio.
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Domanda
"Con riferimento al quesito – Lotto 1, domanda 2.1.f alla previsione secondo cui, “nel corso delle operazioni di gara, ciascun concorrente dovrà garantire la disponibilità di cinque o più e-bike […] per un’intera giornata”, si chiede di chiarire quale sia la tempistica indicativa con cui tale richiesta verrà formulata ai concorrenti. In particolare, si chiede di specificare: con quale preavviso minimo sarà richiesta la messa a disposizione delle biciclette; in quale fase della procedura di gara si prevede lo svolgimento di tale attività; se sia possibile fornire un’indicazione, anche orientativa, della finestra temporale prevista. Ciò al fine di consentire una corretta pianificazione logistica e operativa da parte dei concorrenti."
RispostaIl focus-group, di cui all’Elemento 2.2.a dei tre SVO, sarà organizzato nella fase di valutazione della componente tecnica dell’offerta, successiva a quella di valutazione della componente amministrativa. Per quanto noto allo stato, è ragionevole quantificare in una settimana solare il preavviso col quale sarà possibile avanzare la richiesta di messa a disposizione delle biciclette.
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Domanda
"Il Capitolato precisa che la soglia del 15% si applica ai soli ""Ricavi da traffico – Flotta elettrica"" (voci 1.1.1 ÷ 1.1.4) del Conto economico contrattuale, che comprendono: ricavi da noleggio singolo, da abbonamento mensile, da abbonamento semestrale e ""altro"". Restano pertanto esclusi dalla base di calcolo: i Contributi per tariffe agevolate (voce 1.2), la Compensazione per assolvimento OSP (voce 1.3, ossia il corrispettivo annuo di €330.000), i Ricavi da altre fonti pubbliche (voce 1.4) e gli Altri proventi (voce 1.5, comprendenti pubblicità, sanzioni, iniziative commerciali, ecc.). S chiede conferma esplicita che la soglia si applica esclusivamente alle voci 1.1.1 ÷ 1.1.4 e non al Totale Ricavi (voce 1), e che pertanto i ricavi pubblicitari, le sanzioni agli utenti e gli eventuali contributi pubblici aggiuntivi (e.g. tariffe agevolate, corse gratuite per gli utenti) non concorrono al calcolo della soglia."
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Domanda
"Si rileva una potenziale criticità strutturale nel meccanismo così configurato. Il meccanismo della soglia, così come descritto, produce un effetto di disincentivo alla crescita che potrebbe risultare contrario agli obiettivi di sviluppo del bike-sharing che la stessa documentazione di gara si prefigge. Una volta che i ""Ricavi da traffico"" si avvicinino alla soglia del 115% del benchmark, ogni euro di ricavo aggiuntivo si traduce per l'Affidatario in soli €0,50 di margine, mentre i costi operativi correlati alla crescita (più corse = più usura, più riequilibrio, più manutenzione, più personale) rimangono interamente a carico dell'operatore. Superata la soglia, il rendimento marginale degli investimenti in promozione, qualità e sviluppo del servizio si dimezza istantaneamente, rendendo non più conveniente per l'Affidatario: 1. proseguire campagne di marketing e acquisizione utenti; 2. valutare l'ampliamento dell'area di operatività o aumentare la densità di stazioni; investire in funzionalità aggiuntive dell'app o miglioramenti dell'esperienza utente; intraprendere qualsiasi iniziativa che, pur a beneficio dell'utenza e della mobilità pubblica, incrementi i ricavi da traffico oltre la soglia. In altri termini, il meccanismo rischia di generare un ""tetto implicito alla crescita"": un punto oltre il quale la razionalità economica spinge l'operatore a non crescere ulteriormente, anziché a massimizzare la qualità e l'accessibilità del servizio. Si chiede pertanto: 1. La Stazione Appaltante ha valutato questo profilo? Ritiene che la soglia del 15% rispetto all'anno benchmark sia sufficientemente ampia da non interferire con la normale traiettoria di crescita di un servizio di questa dimensione? 2. Si chiede di valutare l'adozione di meccanismi alternativi che preservino l'incentivo alla crescita, tra cui: (i) una soglia più elevata (es. 25-30%); (ii) una struttura a scaglioni progressivi, in cui la quota ceduta al Comune aumenti gradualmente al crescere dei ricavi (anziché scattare in modo secco al 50% in un'unica soglia); (iii) la previsione di una ""franchigia annuale"" che escluda dal conteggio i ricavi incrementali direttamente correlati a investimenti aggiuntivi certificati e concordati con il Comune."
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FAQ – Elemento 2.3.b “Piano di formazione e aggiornamento del personale” (max 4 punti, modalità CN) Si chiede di chiarire le modalità di valutazione del monte ore di formazione del personale. In particolare, si evidenzia che un criterio basato esclusivamente sul monte ore complessivo potrebbe generare effetti distorsivi e premiare modelli organizzativi meno efficienti. A titolo esemplificativo: un operatore con una struttura sovradimensionata centrale di 100 addetti e una struttura territoriale di 100 operatori che eroghi 5 ore di formazione pro-capite totalizza 1.000 ore complessive; un operatore con una struttura efficiente ed ottimizzata centrale di 10 addetti e una struttura territoriale di 10 operatori che eroghi 10 ore pro-capite totalizza 200 ore complessive. In questo scenario, il primo operatore risulterebbe premiato nonostante un livello di formazione individuale inferiore e una minore efficienza organizzativa. Si chiede pertanto di chiarire se: la valutazione terrà conto anche di indicatori qualitativi e pro-capite (es. ore medie per addetto, contenuti formativi, efficacia dei percorsi); oppure se il criterio sarà applicato esclusivamente in termini quantitativi assoluti.
RispostaIl criterio indicato – l’Elemento 2.3.b, comune ai tre Lotti – sarà applicato esclusivamente in termini quantitativi assoluti. Come specificato in riscontro ad altra/e richiesta/e, potrà essere condotta anche una verifica di coerenza fra diversi Elementi, in relazione fra loro.
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Domanda
In riferimento al punto 6.6 del “capitolato speciale – Schema di contratto” in relazione alla frase “…La rilevazione della condizione di operatività verrà effettuata mediante verifica della media mensile del numero di biciclette utilizzate almeno una volta al giorno nel corso del mese di rendicontazione…” si chiede conferma alla Stazione Appaltante circa il calcolo della percentuale di flotta operativa sulla flotta totale, ovvero se si conteggia il numero delle bici che hanno effettivamente svolto almeno una corsa al giorno nell’arco del mese o almeno una corsa nell’arco del mese (dunque non una al giorno).
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Domanda
Con riferimento a quanto previsto all’art. 5 del Disciplinare di gara, in tema di cause di esclusione relative agli obblighi di cui all’articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021 e all’articolo 1, comma 2, dell’Allegato II.3 del Codice, si richiede un chiarimento interpretativo. In particolare, si chiede di confermare se la causa di esclusione ivi prevista debba intendersi applicabile esclusivamente nei casi in cui: (i) la stazione appaltante, nell’ambito di un precedente contratto d’appalto, abbia espressamente richiesto la produzione della suddetta relazione; e (ii) l’operatore economico abbia omesso di produrla nonostante tale richiesta. Si chiede inoltre di confermare che non rilevano, ai fini della suddetta causa di esclusione, i casi in cui la relazione non sia stata trasmessa in precedenti affidamenti in quanto non prevista né richiesta dalla stazione appaltante.
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Domanda
In merito all`art. 10 del Disciplinare di Gara (Garanzia Provvisoria) ed in particolare riguardo le riduzioni di cui alle lett. a) e d) si chiede di confermare che la riduzione si applichi anche nel caso in cui le certificazioni ISO possedute siano afferenti solamente ad alcune delle unitá locali dell'impresa, non essendo tutte le unitá locali in possesso delle certificazioni stesse.
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Domanda
Presa visione dei documenti di gara e dei dati rinvenibili nel file denominato “Dati a disposizione dei concorrenti” si richiedono specifiche indicazioni per l'arco temporale 2021-2025, circa: (1) Numero utilizzatori suddivisi tra tipologie di abbonamenti e noleggi singoli, per mese, suddiviso tra muscolari ed elettriche; (2)Numero di noleggi terminati dentro le piazzole di sosta, per mese, suddiviso tra muscolari ed elettriche; (3) percentuale di utilizzatori abbonati al tpl, al mese; (4)suddivisione tra corse a carico economico degli utenti iscritti e corse con contributo parziale/totale relativo a iniziative regionali/statali (0,3% fondo nazionale trasporti). La specificazione dei dati sopra richiesti si pone come necessaria per la formulazione di offerte congrue e ponderate.
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Domanda
Si chiede se la Spett.le Stazione Appaltante abbia fornito i modelli di dichiarazione per il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria– indicato come ALL-01 all’art. 6.2 del Disciplinare – e il modello di dichiarazione per il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale– indicato come ALL-02 all’art. 6.3 del Disciplinare. In caso affermativo, si chiede cortesemente in quale sezione della Piattaforma Sater si possa reperire tale documentazione.
RispostaI modelli degli allegati (ALL-01) e (ALL-02) non sono forniti dalla stazione appaltante e devono essere prodotti dal concorrente secondo le istruzioni previste nel Disciplinare di gara.
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Domanda
Per le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale, nel disciplinare si fa riferimento ad un modello (ALL-02) che non risulta essere tra gli allegati alla gara. Si chiede conferma che si tratta di un refuso e che quindi che sia sufficiente dichiarare i requisiti tramite compilazione del DGUE
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Domanda
In merito agli artt. 6.2, 6.3 e 14 del Disciplinare di Gara, relativamente alle dichiarazioni conformi alle disposizioni del DPR 445/2000 in merito al possesso dei requisiti, vengono menzionati due allegati (ALL-01) e (ALL-02), i cui modelli peró non sono presenti in piattaforma. Si chiede quindi di chiarire se, per le sopra menzionate dichiarazioni, debbano essere utilizzati dei modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante, ed in caso affermativo fornirli.
RispostaI modelli degli allegati (ALL-01) e (ALL-02) non sono forniti dalla stazione appaltante e devono essere prodotti dal concorrente secondo le istruzioni previste nel Disciplinare di gara.
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Domanda
Nella documentazione di gara, inclusa la redazione del PEF, è indicato un orizzonte temporale di un solo anno. In fase di presentazione dell’offerta, è richiesto estendere il PEF all’intera durata della commessa oppure attenersi al periodo annuale indicato nei documenti di gara?
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Domanda
In merito alla possibile partecipazione a più Lotti da parte dello stesso operatore economico, si chiede conferma del fatto che – in piattaforma – vi sia un’unica Busta Amministrativa in cui dovranno essere caricati i documenti di tutti i Lotti, seppure – come ad esempio richiesto per la Domanda di Partecipazione – uno per Lotto.
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Domanda
Con riferimento alla suddivisione in Lotti della concessione, si è preliminarmente a richiedere conferma circa la possibilità – per il medesimo operatore economico – di partecipare a tutti e 3 i Lotti in assegnazione. Confermato quanto sopra indicato, si chiede di voler chiarire – nell’ipotesi in cui il medesimo operatore risultasse il miglior offerente in tutti e 3 i Lotti – quali siano le regole di assegnazione dei singoli Lotti. Ad esempio, si chiede se all’operatore economico che risulti primo in graduatoria in tutti e tre i Lotti, sarà assegnato il Lotto di maggior valore o se vi siano altri e diversi criteri di preferenza nell’assegnazione dei Lotti stessi. Si chiede inoltre di chiarire come sarebbe decisa l’assegnazione dei Lotti nel caso a seguire: al Lotto 1 il concorrente X) presenta offerta in concorrenza con operatori economici, mentre lo stesso concorrente X) è l’unico ad aver presentato offerta per i Lotti 2 e 3. Nel caso in cui il concorrente X) risulti il miglior offerente per il Lotto 1, si procederà ad assegnare allo stesso il Lotto 1 ed a dichiarare deserti i Lotti 2 e 3?
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Domanda
Con riferimento ai criteri con modalitá di valutazione “si-no - SN e calcolo numerico - CN” laddove questi chiedano anche una parte descrittiva e/o indicativa, es. i criteri 2.3.b e 2.4.a, si chiedono ulteriori delucidazioni su come la parte descrittiva possa contribuire al raggiungimento del punteggio massimo.
RispostaLa parte descrittiva di Elementi cui è riconosciuto punteggio SN e CN è finalizzata alla piena comprensione di quanto offerto, anche in relazione con altri contenuti dell’offerta cui è riconosciuto punteggio SOG e nell’ottica di poter condurre la fase dell’esecuzione della concessione con piena consapevolezza condivisa. È previsto inoltre che le condizioni offerte da ciascun concorrente siano valutate dalla commissione con riferimento alle informazioni contenute nella Documentazione di gara e precisate nello SVO, nonché con riferimento a ogni altro contenuto.
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Domanda
In merito all`art. 14 del Capitolato Speciale (Garanzia Definitiva) si chiede come verrà determinato l’importo della/e polizza/e definitive , e quale potrà essere l’importo massimo aggiudicabile per singolo lotto.
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Domanda
Con riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, all’Elemento 2.1.e del Sistema di Valutazione dell’Offerta (accesso ai dati di gestione), si richiede cortesemente un chiarimento in merito ai requisiti relativi ai flussi dati. In particolare, la documentazione di gara prevede l’impegno a produrre dati in conformità agli standard GBFS e MDS, ma non risulta pienamente chiaro quali specifiche implementazioni o versioni degli stessi siano richieste dalla Stazione Appaltante. Si chiede pertanto di voler confermare: (i) quali feed GBFS siano richiesti (in termini di endpoint e contenuti minimi attesi); (ii) quali feed MDS siano richiesti, incluse eventuali specifiche configurazioni o estensioni previste. Tale chiarimento risulta necessario al fine di assicurare la corretta impostazione tecnica dell’offerta.
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Domanda
Con riferimento al Criterio 2.3.a, si chiede di chiarire se tutta la documentazione che l’operatore e’in grado di produrre debba essere allegata all’Offerta Tecnica al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione o se l'operatore debba invece inserire, all’interno del paragrafo riferito al criterio 2.3, solo l’elenco della suddetta documentazione, con l’impegno a presentarla integralmente qualora fosse selezionato.
RispostaLa previsione, comune ai tre Lotti, secondo la quale “saranno valutate le documentazioni interne di gestione dei processi e fornite da parti terze che ciascun concorrente presenterà in sede di offerta e/o che si impegnerà a presentare in fase di gestione del servizio, anche di aggiornamento di quanto già prodotto, qualora risultasse Affidatario” apre a due scenari diversi, caratterizzati il primo da documentazione già disponibile – da produrre in fase di offerta – e, il secondo, da documentazione che diverrà disponibile in corso di affidamento, perché già avviata nella sua redazione o perché risultato di un impegno assunto con l'offerta medesima – quest’ultima da rappresentare con apposito elenco descrittivo esaustivo.
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Domanda
Allo scopo di consentire all'operatore di presentare un’Offerta Tecnica esaustiva, si chiede di specificare se sia ammesso allegare documentazione aggiuntiva in accompagnamento all'Offerta Tecnica stessa, in relazione a specifici criteri - quali, ad esempio, il criterio 2.3.b, relativo al piano di formazione e aggiornamento del personale.
RispostaNel rispetto di quanto previsto dalla Documentazione di gara, con riferimento ai soli elementi tecnico-qualitativi, dovrà essere sviluppata una relazione secondo la struttura dell’allegato Sistema di valutazione delle offerte, generando un elaborato complessivamente non superiore a 35 (trentacinque) facciate, compreso il frontespizio. Inoltre, dovrà essere compilato dal concorrente e restituito in sede di offerta il Sistema di valutazione delle offerte, nella sezione “OFFERTA TECNICA”. Al fine di integrare e specificare gli elementi descrittivi dell’offerta riportati nella Relazione tecnica, il concorrente può fare rinvio ai soli allegati richiesti nell’allegato Sistema di valutazione delle offerte. Qualora il concorrente operi un rinvio di elementi descrittivi dell’offerta ad allegati caricati nella relativa sezione, la relazione tecnica dovrà farne esplicita menzione, con descrizione analitica, tale da non comportare equivoci nell’individuazione degli allegati richiamati.
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Domanda
Comununicazione della stazione appaltante in merito a refusi materiali.
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Con riferimento al criterio 2.3.b, che attribuisce il punteggio in funzione del numero di ore di docenza previste per la formazione del personale, si evidenzia come, in precedenti procedure analoghe, siano emerse distorsioni rilevanti nella quantificazione delle ore dichiarate. In particolare, alcuni operatori hanno incluso nel computo, ore di formazione riferite a personale appartenente a strutture centrali o a risorse marginalmente coinvolte nella commessa in oggetto, ma impiegate prevalentemente su altre attività e inflazionato il numero di persone impiegate in attività operative (rif. OMISSIS team di 100 persone per la gestione di 650 monopattini) Tale impostazione ha determinato dichiarazioni non comparabili e potenzialmente illimitate, con il solo obiettivo di massimizzare il punteggio del criterio ma senza effettivo riscontro con la realtà. Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di: • introdurre un indicatore normalizzato (es. ore di formazione per addetto locale) come base di valutazione, così da garantire confrontabilità tra le offerte; • prevedere eventuali soglie massime o meccanismi di saturazione del punteggio per evitare dichiarazioni sovradimensionate e non realistiche. In assenza di tali correttivi, il criterio rischia di premiare dichiarazioni meramente formali, non verificabili e non aderenti alla reale organizzazione del servizio, compromettendo l’equità e l’affidabilità della valutazione.
RispostaSi veda risposta al medesimo quesito n. 2 (Registro di Sistema: PI174936-26 del 07/04/2026 ore 09:23:39).
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Domanda
Oggetto: Richiesta chiarimento vincolante – divieto di interoperabilità tra Lotti e utilizzo delle flotte Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede un chiarimento esplicito e vincolante in merito all’interoperabilità tra i Lotti e alle modalità di utilizzo delle flotte. Alla luce della struttura della gara, che prevede Lotti distinti, con affidamenti potenzialmente a operatori diversi e condizioni contrattuali e tariffarie differenziate, si evidenzia come in esperienze pregresse siano state adottate pratiche elusive. In particolare: • applicazione di sanzioni agli utenti per utilizzi fuori ambito, successivamente annullate, rimborsate o comunque non effettivamente applicate; • introduzione della possibilità di sospendere il noleggio anche al di fuori del Lotto assegnato, mediante pagamento di una tariffa durante la sospensione, successivamente rimborsata o compensata. Tale ultima modalità risulta particolarmente critica in quanto, non configurandosi formalmente come chiusura del noleggio, ha consentito di aggirare il vincolo territoriale previsto, permettendo di fatto la prosecuzione del viaggio in un Lotto diverso da quello di assegnazione, eludendo così i limiti concessori. Nel loro complesso, tali meccanismi hanno determinato sistemi di penalizzazione meramente formale, seguiti da compensazioni economiche, con l’effetto sostanziale di abilitare un’interoperabilità non autorizzata tra territori e servizi. Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario chiarire in modo inequivocabile che: • è vietata la circolazione delle flotte al di fuori del Lotto assegnato; • le biciclette afferenti a ciascun Lotto devono essere utilizzate esclusivamente nell’ambito territoriale e funzionale del Lotto di assegnazione;
RispostaSi veda risposta al medesimo quesito n. 1 (registro di sistema PI148860-26 del 07/04/2026 ore 09:21:21).
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Domanda
Si chiede di chiarire se l’area operativa riportata negli allegati di gara debba essere considerata come perimetro massimo vincolante, oppure come perimetro minimo/indicativo suscettibile di estensione da parte del concorrente. In particolare: nel caso in cui sia consentita un’estensione dell’area operativa, si richiede di specificare eventuali limiti massimi o criteri di proporzionalità la definizione di tali limiti risulta essenziale per garantire omogeneità e comparabilità tra le offerte, evitando che concorrenti presentino proposte estremamente fuori scala (es. estensione all’intera provincia di Bologna o all’intera Regione Emilia-Romagna) al solo fine di massimizzare il punteggio tecnico, senza una reale coerenza operativa del servizio..
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Domanda
2° FAQ – ELEMENTO 2.3.B. PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE. Con riferimento al criterio 2.3.b, che attribuisce il punteggio in funzione del numero di ore di docenza previste per la formazione del personale, si evidenzia come, in precedenti procedure analoghe, siano emerse distorsioni rilevanti nella quantificazione delle ore dichiarate. In particolare, alcuni operatori hanno incluso nel computo, ore di formazione riferite a personale appartenente a strutture centrali o a risorse marginalmente coinvolte nella commessa in oggetto, ma impiegate prevalentemente su altre attività e inflazionato il numero di persone impiegate in attività operative (rif. OMISSIS team di 100 persone per la gestione di 650 monopattini) Tale impostazione ha determinato dichiarazioni non comparabili e potenzialmente illimitate, con il solo obiettivo di massimizzare il punteggio del criterio ma senza effettivo riscontro con la realtà. Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di: • introdurre un indicatore normalizzato (es. ore di formazione per addetto locale) come base di valutazione, così da garantire confrontabilità tra le offerte; • prevedere eventuali soglie massime o meccanismi di saturazione del punteggio per evitare dichiarazioni sovradimensionate e non realistiche. In assenza di tali correttivi, il criterio rischia di premiare dichiarazioni meramente formali, non verificabili e non aderenti alla reale organizzazione del servizio, compromettendo l’equità e l’affidabilità della valutazione.
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Domanda
1° FAQ - INTEROPERABILITA’ TRA LOTTI Oggetto: Richiesta chiarimento vincolante – divieto di interoperabilità tra Lotti e utilizzo delle flotte Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede un chiarimento esplicito e vincolante in merito all’interoperabilità tra i Lotti e alle modalità di utilizzo delle flotte. Alla luce della struttura della gara, che prevede Lotti distinti, con affidamenti potenzialmente a operatori diversi e condizioni contrattuali e tariffarie differenziate, si evidenzia come in esperienze pregresse siano state adottate pratiche elusive. In particolare: • applicazione di sanzioni agli utenti per utilizzi fuori ambito, successivamente annullate, rimborsate o comunque non effettivamente applicate; • introduzione della possibilità di sospendere il noleggio anche al di fuori del Lotto assegnato, mediante pagamento di una tariffa durante la sospensione, successivamente rimborsata o compensata. Tale ultima modalità risulta particolarmente critica in quanto, non configurandosi formalmente come chiusura del noleggio, ha consentito di aggirare il vincolo territoriale previsto, permettendo di fatto la prosecuzione del viaggio in un Lotto diverso da quello di assegnazione, eludendo così i limiti concessori. Nel loro complesso, tali meccanismi hanno determinato sistemi di penalizzazione meramente formale, seguiti da compensazioni economiche, con l’effetto sostanziale di abilitare un’interoperabilità non autorizzata tra territori e servizi. Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario chiarire in modo inequivocabile che: • è vietata la circolazione delle flotte al di fuori del Lotto assegnato; • le biciclette afferenti a ciascun Lotto devono essere utilizzate esclusivamente nell’ambito territoriale e funzionale del Lotto di assegnazione
Sintesi AI
Una sintesi generata da Claude (Anthropic) descrive l'oggetto della gara, il contesto della categoria CPV (chi tipicamente bandisce, livelli di ribasso storici) e cosa pubblica di solito questa stazione appaltante. Cliccando inviamo i dati pubblici di questo bando ad Anthropic (USA) — vedi privacy.